IFE Italia

La Cassazione sui matrimoni gay/lesbici

di Federico Pignalberi
domenica 18 marzo 2012

articolo tratto dal sito http://www.agoravox.it/ a proposito della sentenza della Cassazione del 15 marzo 2012 sui matrimoni fra persone dello stesso sesso.

immagine da http://luoghianima.blogspot.it

Quando si parla di coppie omosessuali, la legge va in tilt. Eppure il vecchio Codice Civile del Regno d’Italia del 1865 sul punto era chiaro. All’articolo 55 sulle “condizioni necessarie per contrarre matrimonio” precisava: “Non possono contrarre matrimonio l’uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici”. Un uomo e una donna, i due soggetti imprescindibili per celebrare le nozze: non esiste matrimonio all’infuori di qui.

Poi, nel nuovo codice Vassalli promulgato sotto il fascismo, quell’articolo sulle condizioni necessarie al matrimonio è diventato un’intera sezione fatta di sette articoli diversi: nessuno che si riferisce al sesso dei coniugi. Non certo perché chi all’epoca scrisse quelle norme fosse tollerante e aperto alle coppie gay al punto di non vietare loro di sposarsi. Ma, al contrario, perché la cultura omofoba e omonegativa era talmente radicata che l’eventualità di una relazione affettiva pubblica e stabile tra due persone dello stesso sesso non venne ipotizzata né concepita. L’amore omosessuale per il legislatore italiano non esiste. Nemmeno in astratto.

Così, quando nel 2004 il sindaco di Latina si vide arrivare la richiesta di Antonio e Mario, la prima coppia gay italiana riuscita a sposarsi (all’estero), di vedere trascritto sul registro comunale il loro matrimonio in Olanda, saltò sulla sedia. Non sapendo che pesci pigliare, ribatté ai due che non poteva trascrivere il loro matrimonio perché “contrario all’ordine pubblico”.

Antonio e Mario, che quella spiegazione assurda un po’ se l’aspettavano, ricorsero subito in Tribunale, poi in Appello, ma non ottennero ragione. Decisero allora di ricorrere anche in Cassazione, che proprio due giorni fa ha depositato le motivazioni della sentenza sulla questione, “per la prima volta posta all’esame di questa Corte”. Settantasette pagine. Sui motivi di ordine pubblico che impedirebbero il riconoscimento del matrimonio la Cassazione non ha dubbi: sono una scusa razzista, non esistono sia perché altrimenti si determinerebbero effetti palesemente discriminatori in base all’orientamento sessuale, sia perché disposizioni comunitarie ed interne vietano esplicitamente discriminazioni fondate su tale orientamento.

La Corte d’Appello di Roma, però, nella sentenza del 16 luglio 2006, aveva opposto altri motivi alla trascrizione del matrimonio dei due, tutti in punta di diritto. Perché, sosteneva la Corte d’Appello, se è vero che per il legislatore del 1942, così come per il legislatore costituzionale, non sussisteva l’esigenza di alcuna specificazione in merito alla diversità di sesso dei coniugi, essendo questa insita nella comune accezione e nella tradizione sociale e giuridica dell’istituto matrimoniale e non essendosi all’epoca neppure profilata l’ipotesi di un’estensione dell’istituto all’unione affettiva tra persone dello stesso sesso è anche vero che in altri articoli del Codice Civile (sei per la precisione) si parla senza sottintesi di “marito” e di “moglie”. Due parole che possono avere solo un significato, peraltro chiarito dallo stesso Codice nell’articolo sugli effetti del divorzio: [… il tribunale] può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei suoi figli meritevole di tutela.

La Cassazione è costretta a prenderne atto: le unioni omosessuali sono intrascrivibili per “la loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”. Ma le argomentazioni con cui arriva a questa conclusione non sono secondarie.

I giudici hanno preso in considerazione la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 24 giugno 2010, che ha interpretato l’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che sembrerebbe escludere le coppie omosessuali dal diritto al matrimonio: “l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”. La Corte europea scrive nella sentenza che non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all’articolo 12 debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persona di sesso opposto […] Tuttavia, per come stanno le cose, si lascia decidere alla legislazione nazionale dello Stato Contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale.

L’Italia, per ora, non lo permette, e la Corte europea, pur riconoscendolo come un diritto legittimo, non lo impone. Ma l’interpretazione della Corte Costituzionale si spinge oltre: Tale “riserva assoluta di legislazione nazionale”, per così dire, non significa, però, che le menzionate norme, convenzionale e comunitaria non spieghino alcun effetto nell’ordinamento giuridico italiano, fintantoché il Parlamento – libero di scegliere, sia nell’an sia nel quomodo – non garantisca tale diritto o preveda altre forme di riconoscimento giuridico delle unione omosessuali. […] Il limitato ma determinante effetto dell’interpretazione della Corte europea […] sta nell’aver fatto cadere il postulato implicito, il requisito minimo indispensabile a fondamento dell’istituto matrimoniale, costituito dalla diversità di sesso dei nubidendi e, conseguentemente, nell’aver ritenuto incluso nell’articolo 12 del CEDU anche il diritto al matrimonio omosessuale.

Quello che importa, in breve, è che la Corte europea abbia riconosciuto presente la possibilità e il diritto del matrimonio omosessuale nella normativa europea a cui, pur non dovendosi adeguare per forza, l’Italia è soggetta. Perché in questo modo, conclude la Cassazione, “l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza”, ma dalla “loro inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano”.

La differenza può sembrare sottile, ma nel diritto è sostanziale perché l’inesistenza di un istituto giuridico vuol dire che quella categoria non esiste non solo nel diritto, ma che la legge non la riconosce esistere nemmeno nel contesto sociale. Come se nella realtà l’unione omosessuale non ci fosse e, quindi, non andasse regolata. Mentre, grazie alla sentenza della Corte europea, la Cassazione ha riconosciuto esistere nell’ordinamento giuridico l’istituto dell’unione omosessuale, che per ora non può produrre nessun “effetto giuridico” perché il parlamento non ha ancora regolato la materia. Un invito, quello a regolamentare le unioni omosessuali, che anche la Corte Costituzionale aveva rivolto al legislatore con una famosa sentenza del 2010.

I giudici costituzionali avevano ritenuto che nell’articolo 2 della Costituzione Italiana (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità) rientri anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Ma precisava: Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.

Ne deriva, dunque, che […] spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Proprio in base a queste considerazioni, la Cassazione, non potendo autorizzare la trascrizione del matrimonio dei due coniugi, offre loro un consiglio prezioso, stabilendo che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia –, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie.

In concreto, ad esempio, se a uno dei conviventi di una coppia stabile omosessuale verrà negata la possibilità di assistere in ospedale il proprio compagno o la sua pensione di reversibilità in caso di decesso, la magistratura potrà ordinare che al convivente gay sia riservato un trattamento uguale a quello della coppia sposata, e, se necessario, riformare per vizio di incostituzionalità le leggi che lo impediscono


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