STATUTO DI IFE ITALIA
Lo Statuto dell’Associazione IFE ITALIA
CF IFE Italia 92055100132
Lo Statuto dell’Associazione IFE ITALIA
- • ART. 1: DENOMINAZIONE - FINALITÀ – DURATA. L’ Iniziativa Femminista Europea in Italia (denominata IFE Italia) è un’Associazione primariamente al femminile che promuove l’autodeterminazione delle donne, le pari opportunità e il principio di laicità. IFE Italia assume nella propria attività la dimensione locale, nazionale e internazionale. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, la sua sede legale è a Brunate, in via per Como,12.
- • ART. 2 SCOPI E STRUMENTI.IFE Italia non persegue motivi di lucro, ha come principi informatori la democraticità, l’elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle cariche e delle prestazioni degli associati. La qualità di associata/o è assegnata a chi ne faccia richiesta. Per perseguire tali scopi l’ IFE Italia potrà :a)promuove ed organizzare attività e iniziative quali: assemblee pubbliche, convegni, seminari, mostre, feste, progetti ,manifestazioni e incontri ,stand espositivi e produrre materiali cartacei, audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per divulgare le finalità dell’associazione; b)stabilire relazioni, contatti e collaborazioni con persone e associazioni che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale ai fini della realizzazione degli scopi sociali;c)in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
- • ART. 3 FINANZE. Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a)quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Direttivo e ratificate dall’Assemblea delle/dei Soci; b)elargizioni e contributi volontari effettuate dalle/dagli associati; c) liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l’Associazione partecipi o delle quali sia promotrice; d) contributi privati e/o pubblici;e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione; f) eventuali rendite finanziarie e immobiliari. E’ fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette,eventuali proventi tra associati. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
- • ARTICOLO 4:AGGREGAZIONI E AFFILIAZIONI. L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.
- • ARTICOLO 5 SOCI. Si considera socio chi ne fa richiesta, dietro pagamento della quota associativa stabilita annualmente e condivide le finalità dell’associazione. I soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali, a concorrere ai progetti e alle attività e ad approvarne i programmi, ad essere eletti nelle cariche sociali e ad esercitare diritto di voto. I soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea, a rispettare e far rispettare lo Statuto e le delibere degli organi sociali.
- • ARTICOLO 6 ORGANISMI .Gli organismi sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Presidente. L’Assemblea è l’organo sovrano di IFE Italia. Essa è costituita dalle/dai Socie/Soci e si riunisce ,quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati ed almeno in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci e per deliberare su quanto altro posto all’ordine del giorno. Provvede all’elezione del Consiglio Direttivo e della Presidente. Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax quando lo delibera il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria quando lo delibera il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci. La convocazione dell’Assemblea viene fatta dalla Presidente mediante lettera o posta elettronica, inviata ai soci almeno 15 giorni prima. L’Assemblea delibera in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche un’ora dopo la prima. La Presidente, la vice-Presidente, la Segretaria e la Tesoriera, devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono elette dall’Assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente o in parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso. L’assemblea delibera a maggioranza semplice. Ogni socia/o ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una delega per socia/o. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre componenti. Il consiglio direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea, ratifica l’ammissione delle/dei soci e ne dispone l’esclusione per comprovati motivi (l’escluso, in tal caso ha diritto al contradditorio e la decisione spetta all’Assemblea dei soci), predispone il bilancio annuale, stabilisce il proprio ordinamento interno. Una componente del consiglio direttivo provvede alla tenuta del registro dei soci, redige i verbali dell’assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali, e svolge altre mansioni di segreteria secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Una componente del consiglio direttivo provvede alla tenuta dei libri contabili e della cassa, redige i bilanci (preventivo e consuntivo) che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci, cura pagamenti ed incassi, e svolge altre mansioni di tesoriere secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. Il Direttivo individua al suo interno qualsiasi altra figura ritenga necessaria per lo svolgimento della propria attività. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, e può delegare alla Presidente parte delle sue funzioni. Il consiglio Direttivo, la Presidente e le altre figure individuate restano in carica per tre anni, dopo di che si procede a rielezione. La Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, predisponendo l’affissione in Sede della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta alla Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso via posta elettronica o telefonico. La presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione, convoca l’assemblea ordinaria ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dall’assemblea e dal consiglio direttivo. In caso di impedimento queste mansioni spettano ad una/un componente del Consiglio Direttivo nominata/o dalla Presidenza. Alla Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.La Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Direttivo.In caso di assenza della Presidente, svolge le funzioni la Vice-presidente.
- • ARTICOLO 6 bis ESERCIZI SOCIALI. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione.
- • ARTICOLO 7 SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con voto di almeno tre quarti degli aventi diritti al voto.In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa , la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta da legge. Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune.
- • ARTICOLO 8 MODIFICHE STATUTARIE. Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli aventi diritto di voto.
- • ARTICOLO 9 RINVIO. Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Forum
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